Lo Statuto

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita una federazione tra le associazioni per la celiachia denominata "Associazione Italiana Celiachia - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia - ONLUS" e di seguito denominata Federazione. È fatto obbligo alla Federazione dell'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Federazione ha sede in Via Caffaro n. 68/A Rosso, 16124 GENOVA.
La sede legale può essere trasferita in altra città o Regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito denominato CDN, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

La Federazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio-sanitaria e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 460/97.
La Federazione, in particolare, persegue il predetto scopo a tramite lo sviluppo delle seguenti attività:
- assistenza socio - sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie a seguito della diagnosi, fornendo informazioni sulle procedure e modalità previste dal servizio sanitario a favore dei celiaci;
- assistenza socio sanitaria ai celiaci e alle loro famiglie sulla dieta senza glutine, unica terapia oggi nota per la cura della celiachia, attraverso i dietisti, nutrizionisti, dietologi, ecc. che collaborano, a titolo professionale o volontario, con l'AIC;
- assistenza sociale ai celiaci e alle loro famiglie, attraverso un servizio di supporto psicologico per l'accettazione della patologia e conseguente compliance alla dieta, che, per tutta la vita, dovrà essere rigorosamente senza glutine;
- Formulazione e aggiornamento di un prontuario di prodotti senza glutine idonei alla dieta dei celiaci.
La Federazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse quali a titolo esemplificativo:
- promozione dell'informazione sulla celiachia attraverso la distribuzione a tutti i celiaci e le loro famiglie di un house organ periodico, contenente informazioni sui nuovi contributi della scienza medica, sui prodotti senza glutine, sulle
attività associative di tutto il territorio nazionale;
- selezione e controllo dei locali che propongono menù o alimenti senza glutine, consentendo al celiaco di seguire la dieta senza glutine anche fuori dalle mura domestiche;
- selezione, stipula di accordi e controllo per la somministrazione di alimenti senza glutine in strutture di ristoro su strade e autostrade nazionali e strutture turistiche diverse (catene alberghiere, compagnie di crociere, B&B, ecc…) a livello nazionale;
- attività di sensibilizzazione delle istituzioni nazionali sulla condizione di Celiaco.
- Sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- Sensibilizzazione delle aziende produttrici e/o distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinché evidenzino sulle confezioni l'assenza o la quantità di glutine presente nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentirne l'utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme ;
- Promozione dei rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano di celiachia e dermatite erpetiforme;
- Effettuazione di indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e all'estero e sul relativo indice;
- La promozione dei rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- La sensibilizzazione, anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate alle sopra dette patologie, affinché attraverso una conoscenza più diffusa da un lato se ne possa rilevare l'effettiva diffusione e dall'altro si riesca a migliorare la qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti da suddette patologie.
- Organizzazione di convegni e seminari e simili a favore delle persone celiache;
- Diffusione dell'informazione presso la classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
- Diffusione dell'informazione sulla ristorazione senza glutine pubblica e privata;
- Attività di informazione e coordinamento a favore delle Associazioni regionali socie;
- Definizione e coordinamento delle linee generali e delle iniziative promosse a livello nazionale dalle associazioni socie e di rappresentare queste ultime nei confronti degli organismi nazionali e soprannazionali;
- Svolgimento di attività a sostegno delle Associazioni Socie nelle loro attività rientranti nel presente articolo in ambito locale;
- Raccolta di fondi e contributi in occasione di manifestazioni ed eventi occasionali anche mediante la vendita di libri o gadgets di modico valore.

ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Federazione potranno essere:
- quote sociali e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- entrate derivanti da attività direttamente connesse;
- ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, neppure in caso di estinzione, di recesso o di esclusione delle singole Associazioni socie dalla Federazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
La Federazione è titolare esclusiva del marchio "Spiga Barrata" Brevetto Italiano per Marchio di Impresa, avente ad oggetto un marchio figurativo, contraddistinto dal n° MI95C003790, costituito da un cerchio all'interno del quale si nota un disegno di fantasia richiamante una spiga di grano tagliata da un segmento avente le estremità arrotondate.
I soci della Federazione hanno diritto ad utilizzare il marchio solo per la promozione ed identificazione di quelle attività istituzionali analoghe a quelle riportate nel presente statuto; le Associazioni socie della Federazione potranno quindi utilizzare il marchio nei seguenti casi:
1. raccolte pubbliche di fondi;
2. targhe, pubblicazioni, materiale informativo e pubblicitario generico e di eventi specifici promossi dalle Associazioni socie;
3. carta intestata, biglietti da visita dei rappresentanti delle Associazioni socie.

ARTICOLO 5 - SOCI

Fermi restando i presupposti di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile delle associazioni socie, sono soci o associati della Federazione le Associazioni Regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano aventi finalità analoghe a quelle della Federazione, nei modi e con i requisiti stabiliti nel presente statuto e nel Regolamento.
Ogni Associazione socia è rappresentata dal Presidente o da persona delegata ed ha diritto ad un voto.
Potrà fare parte della Federazione una sola Associazione per Regione e per ogni Provincia Autonoma di Trento e Bolzano.
L'ammissione del socio è deliberata dal CDN.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una identica quota associativa annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del CDN.
Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
I soci hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; i soci hanno diritto ad eleggere gli organi della Federazione e ad essere informati sulle attività della stessa.
I soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, del regolamento interno e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
Le associazioni socie conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali alla Federazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
Le Associazioni socie conformano i propri statuti e regolamenti al presente Statuto ed al Regolamento nazionale, dandone pubblicazione nei propri siti.
In caso d'inadempienza, accertata dal Collegio dei Probiviri, relativa al rapporto associativo, il CDN, su delega dell'Assemblea Nazionale, adotterà le sanzioni commisurate alla gravità delle non conformità come da regolamento federale.
Alle Assemblee elettive delle Associazioni socie è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del CDN, individuato e delegato dallo stesso CDN della Federazione.
La convocazione del rappresentante deve essere effettuata tempestivamente e comunque con un preavviso di almeno venti giorni, salvi i casi di indifferibile necessità ed urgenza.
Gli statuti delle Associazioni socie prevedono la presenza, nei loro organi direttivi, di rappresentanti delle province.
Il regolamento nazionale detta disposizioni di attuazione di quanto previsto dal comma precedente.
È compito del Consiglio direttivo delle Associazioni socie garantire la gestione trasparente e democratica dell'Associazione stessa, in conformità a quanto stabilito nello statuto e regolamento nazionale e, laddove non previsto, in conformità al codice civile.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza alla Federazione cessa:
a) per dichiarazione di recesso, che deve essere presentata per iscritto al CDN;
b) per esclusione, che viene deliberata dal CDN, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, comunicata per iscritto con motivazioni per i seguenti casi:
- in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale, che persista per oltre tre mesi dell'anno successivo;
- in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla federazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e comprovati motivi.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Nel caso di recesso, il CDN convocherà entro tre mesi l'Assemblea Nazionale per decidere le azioni conseguenti.
Nel caso di esclusione, la cessazione da socio dovrà essere ratificata dall'Assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi, entro tre mesi dall'adozione.
A partire dalla data di perdita della qualità di socio, le associazioni regionali non possono più utilizzare la denominazione "Associazione Italiana Celiachia", anche in forma di acronimo, "A.I.C.", nonché i relativi simboli e segni distintivi.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:
1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Presidente della Federazione;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.
Le persone che ricoprono cariche associative , ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori, non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI

Le Assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute dal Presidente della Federazione. In caso di impedimento di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute dal Vice-Presidente più anziano e, in sua assenza, dall'altro Vice-Presidente; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro la data prevista dalle leggi vigenti per l'approvazione del rendiconto consuntivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) degli associati.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno e/o a mezzo fax e/o e-mail con conferma di lettura, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24, ventiquattro, ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L'Assemblea straordinaria, per lo scioglimento della Federazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, è validamente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti)dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
Non è ammesso il voto per delega, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, o per corrispondenza.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA: POTERI

L'Assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente della Federazione tra i candidati delle Associazioni socie;
2) delibera sulla eventuale alienazione del patrimonio immobiliare;
3) elegge i membri del CDN tra i candidati delle Associazioni Socie;
4) delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;
5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto consuntivo;
6) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti;
7) stabilisce l'importo annuale della quota associativa;
8) delibera su ogni altro argomento sottopostole dal CDN, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.
Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.
Il verbale delle Assemblee deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
L'Assemblea, contestualmente all'elezione del CDN, elegge i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni, gli obiettivi e la durata; l'Assemblea può delegare il CDN a stabilire la durata del mandato dei membri del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico eleggerà al suo interno un Presidente.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente.
Il Presidente è il rappresentante nella Federazione europea (AOECS); egli può delegare a tale funzione persona di sua fiducia, comunicando la decisione al CDN e alle Associazioni socie.
Egli convoca e presiede, fissandone l'ordine del giorno, le riunioni dell'Assemblea e del CDN. In caso di sua assenza nel CDN, lo sostituisce il Vice-Presidente più anziano o, in assenza anche di quest'ultimo, l'altro Vice-Presidente.
L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Gli statuti o i regolamenti delle Associazioni socie fissano analoghi vincoli alla rieleggibilità del proprio Presidente.
I Presidenti delle Associazioni socie in carica alla data di modifica del presente statuto, possono essere rieletti un'altra volta, indipendentemente dal numero di mandati consecutivi esercitati.
Per assicurare la necessaria continuità nell'attività della Federazione, prima della scadenza del secondo mandato consecutivo o nel caso in cui il Presidente in carica comunichi formalmente la propria intenzione di non ricandidarsi alla presidenza, l'Assemblea può procedere fino ad un massimo di 12(dodici) mesi prima del termine del mandato, all'elezione del nuovo Presidente, il quale entrerà in carica, comunque, alla scadenza del mandato del Presidente uscente.
In questo periodo il nuovo Presidente affiancherà il Presidente in carica in ogni sua attività, fermo restando che tutti i poteri rimangono in carica a questo ultimo.
La carica di Presidente cessa:
1. per scadenza del mandato;
2. per dimissioni volontarie;
3. per decesso;
4. per delibera dell'Assemblea Nazionale.
Nei casi 2, 3 e 4 le funzioni del Presidente per l'ordinaria amministrazione saranno esercitate
pro tempore dal Vice Presidente più anziano o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente.
L'Assemblea Nazionale per la nomina del nuovo Presidente deve essere comunque convocata dal Presidente reggente entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui il Presidente viene meno alle sue funzioni.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - CDN: COMPOSIZIONE

Il CDN è composto dal Presidente della Federazione e da 4 (quattro) consiglieri, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i candidati delle Associazioni socie; ogni Associazione socia può presentare una candidatura per la carica di Presidente ed una per la carica di consigliere.
Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto e su espressa chiamata del CDN:
1) il Presidente dei Probiviri;
2) il Presidente del Comitato Scientifico;
3) lo staff;
4) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stato invitato dal CDN in considerazione dei temi trattati.
È sempre invitato a partecipare al CDN, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il CDN elegge nel suo seno i Vice Presidenti, in numero massimo di due. Il CDN, se lo ritiene necessario, può nominare persone anche esterne alla Federazione e ai suoi soci per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa della Federazione affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo di segretario e di tesoriere.

ARTICOLO 13 - CDN: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del CDN sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Le riunioni del CDN sono tenute presso la sede della Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Le convocazioni del CDN saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), con obbligo di conferma, da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
Il CDN è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del CDN vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 14 - CDN: POTERI

Il CDN ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea dei soci.
Il CDN può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai consiglieri, agli iscritti alle Associazioni socie o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
Le norme interne e le loro eventuali modificazioni, adottate dal CDN, devono essere comunicate ai soci entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore delle stesse e, in presenza di contestazione, devono essere messe all'ordine del giorno della prima assemblea utile.
Il CDN, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

ARTICOLO 15 - CDN: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal CDN il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel regolamento della Federazione.
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L'appartenenza al CDN cessa:
1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o ai Vice-Presidenti;
2) per scadenza del mandato;
3) per decesso;
4) per esclusione, deliberata dal CDN a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Nazionale e si compone di tre membri
scelti fra coloro che sono iscritti al Registro dei Revisori contabili.
I membri eleggono al loro interno  un Presidente
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Federazione e può
essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni socie.
I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti possono partecipare alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.
In generale, hanno il compito di vigilare sull'amministrazione della Federazione e di verificare  la regolarità della gestione dei fondi e del rendiconto consuntivo.
Il Presidente del Collegio, o un suo delegato scelto tra gli altri componenti del Collegio partecipera’ alle riunioni del CDN, esprimendo parere consultivo.
Le Associazioni socie prevedono nei propri statuti la nomina del Collegio o di almeno un Revisore
dei Conti.

ARTICOLO 17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio della Federazione chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore altre ONLUS che fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

La durata della Federazione è stabilita fino al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell’assemblea.
In caso di scioglimento della Federazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo – Agenzia per le organizzazioni di utilità sociale – istituito con DPCM 26 settembre 2000.
A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Nazionale, contestualmente alla elezione del Presidente e del CDN, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi della Federazione e delle Associazioni socie, dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del CDN.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.
Il Collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:
a. soluzione dei conflitti tra associati;
b. soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;
c. soluzione dei conflitti tra organi sociali;
d. soluzione dei conflitti di legittimità tra Associazioni Regionali, tra queste e organi associativi;
e. soluzione dei conflitti tra i soci delle Associazioni Regionali o tra questi e gli organi direttivi delle medesime Associazioni qualora gli statuti di queste ultime non prevedano un Collegio di Probiviri o questo non sia stato comunque eletto.
I soci e i componenti degli organi della Federazione si rivolgono al Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.
I Probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità ed indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni.
Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto, ove richiesto, da un componente degli organi direttivi della Federazione ovvero da una Associazione Regionale.
I criteri di nomina, i poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento della Federazione.
Le Associazioni socie prevedono nei propri statuti la nomina del Collegio dei Probiviri, salvo quanto previsto dal 2° comma lettera e) del presente articolo.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia.