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Celiachia e invalidità (TRATTO DA CELIACHIA NOTIZIE 1/2003)
- La celiachia è invalidante?
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(data inserimento: 20/06/2006)
(ultimo aggiorn.: 13/09/2006)
La discussione sviluppatasi su “Celiachia notizie” in merito alla valutazione medico-legale di questa patologia risulta talmente interessante da esortare a redigere queste brevi note, che si invita a ritenere quale contributo al chiarimento della problematica, indicando, succintamente, quale l'impostazione metodologica che ciascuna commissione di accertamento degli stati di invalidità civile segue (rectius: dovrebbe seguire) per formulare valutazioni “attagliate” al singolo caso in osservazione, nel rispetto dei disposti normativi.
È utile precisare che le commissioni di cui si discute esprimono giudizi valutativi in tre differenti ambiti di tutela:
1) Invalidità civile;
2) Stato di persona handicappata;
3) Collocamento al lavoro.
In ambito di invalidità civile, necessario eseguire una ulteriore differenziazione tra i soggetti maggiorenni e quelli minori d'età.
Per i minori, possibile ottenere la concessione di:
1) Indennità di accompagnamento
(ai sensi della L.18/80 art.1 e della L.508/1988 art.1 - concessa alle persone che a causa delle infermità da cui sono affette, sono incapaci di deambulare autonomamente o di attendere alle attività esistenziali della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi, ecc...);
2) Indennità mensile di frequenza
(ai sensi della L.289/90 art.1 - concessa alle persone che a causa delle infermità da cui sono affette, presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, e necessitano di frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap).
Pertanto, qualora una persona sia affetta da patologie che non comportano compromissione della propria validità di gravità tale da impedirne la deambulazione autonoma o tale da renderla bisognevole di assistenza continua, e neppure tale da imporle la necessità di avere costanti rapporti con strutture sanitarie specializzate nella terapia o riabilitazione della patologia lamentata, nessun beneficio può essere concesso.
Del resto, il fine della normativa sugli invalidi civili non quello di offrire assistenza economica o di altro tipo a chiunque presenti malattie ingeneranti generiche invalidità, ma una “tutela” a quei cittadini affetti da invalidità di un certo rilievo, tali da comportare limitazioni “funzionali” di un certo livello di gravità ovvero che, in quanto minori, costringono i familiari a frequente “impegno” per essere condotti in centri specializzati nel trattamento della patologia da cui sono affetti.
Questo quanto prevede la normativa attualmente in vigore, che pone quale limite minino per l'acquisizione dello status di invalido civile la soglia del 34% di invalidità, ciò rappresentando al meglio quanto sinora esposto in merito al fatto che non tutte le patologie invalidanti comportano l'attribuzione di benefici, ma solo quelle di una certa entità.
Diversamente il Sistema Sanitario non riuscirebbe a sopportare l'onere indotto da eccessive richieste di intervento (non ci si limiti a pensare alla celiachia, ma si estenda la considerazione a tutte quelle patologie attualmente escluse dai benefici).
Nel caso della malattia celiaca, si deve ammettere che, in assenza di altre concomitanti infermità gravemente invalidanti, mai il minore dovrebbe versare nelle condizioni previste per ottenere la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Parimenti, tranne casi eccezionali, quale potrebbe essere la resistenza alle misure dietetiche, di tale entità da incidere sulle condizioni generali determinandone lo scadimento per cui il minore necessita di frequenti controlli presso centri specializzati, anche esclusa la concessione dell'indennità di frequenza.
Per questi motivi, se non ricorrono “condizioni particolari”, nessun beneficio può essere concesso al minore affetto da malattia celiaca.
Deve certamente ammettersi che un minore si presenta in buone condizioni generali in virtù dell'impegno della famiglia, che vigila costantemente su questi sino al raggiungimento dell'autonomia gestionale nell'assunzione di alimenti. Peraltro, proprio grazie a tale impegno che si evita che il minore versi in condizioni tali da farlo ritenere “invalido” in un determinato livello di gravità o “handicappato”, che sono le uniche a consentire la concessione di benefici.
Lo Stato, del resto, non indifferente a tale problematica, visto che fornisce gratuitamente i presidi dietetici di cui bisognevole il celiaco, così contribuendo ad evitarne la condizione di “invalido” o di “handicappato”.
In relazione al riconoscimento dello stato di persona “handicappata” evidente che questo discende da disabilità di tale livello di gravità da rendere l'individuo svantaggiato rispetto agli altri.
Ciò in considerazione di quanto affermato dalla L.104/92, che considera persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa di tale gravità da determinare uno svantaggio sociale o emarginazione.
La disabilità, in tale prospettiva, elettivamente una disuguaglianza di opportunità, di percezione di sé, di immaginazione di futuri possibili e quindi, in ultima analisi, di scelta di chi e cosa poter essere.
Un soggetto affetto da malattia celiaca non ha certamente difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa di tale gravità da risultare svantaggiato, nelle opportunità di vita e di lavoro, rispetto alle altre persone.
Soprattutto, tale svantaggio deve considerarsi assente con l'apprendimento della capacità di gestire idoneamente la propria alimentazione.
In relazione ai benefici previsti dalla normativa sul collocamento agevolato, si precisa che il diritto scaturisce dal raggiungimento della “soglia” di invalidità del 46%.
Per ottenere tale concessione, l'invalido deve avere compiuto il 15° anno di età (non più la maggiore età, a seguito dell'emanazione del DPR 333/10.10.2000 art.1).
La patologia invalidante viene percentualizzata secondo i parametri imposti dalla “Nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” di cui al D.M. Sanità 5.2.1992.
Tale tabella indica, al numero di codice 9334: “ Sindrome da malassorbimento enterogeno con compromesso stato generale 1 = 41 50 % ” .
Pertanto, ben si comprende come una valutazione siffatta esorti a considerare “non invalidi” quei soggetti che, pur affetti da malattia celiaca, non versano in uno stato di apprezzabile, permanente compromissione dello stato generale.
Si ponga attenzione al fatto che, definita pari a 100 la validità d'una persona, una riduzione del 50% afferma la perdita della metà della validità complessiva.
Per questo motivo, necessario “graduare” le malattie invalidanti, evidentemente attribuendo valori differenti in rapporto alla gravità del deficit funzionale indotto.
Certamente, un soggetto affetto da diabete mellito insulino-dipendente complicato, con manifestazioni cliniche di media gravità (ad es.: retinopatia con deficit visivo), a cui la tabella di riferimento esorta ad attribuire il 41-50% di invalidità, deve considerarsi di differente livello di gravità rispetto ad una malattia celiaca in soggetto in buone condizioni generali.
È evidente che la presente nota non ha la pretesa di ottenere il consenso di tutti i genitori di quei bambini che giornalmente affrontano le difficoltà indotte dalla condizione del congiunto, della giustezza del “sistema” che, peraltro, pur perfettibile, non sembra “iniquo”, qualora si considerino tutte le condizioni patologiche, nello loro molteplici manifestazioni invalidanti, ed il tipo di tutela a cui finalizzato.
Certamente, grazie al quotidiano impegno di questi genitori, protratto sino al raggiungimento dell'autogestione alimentare del minore, che questo evita di raggiungere tale grado di disfunzionalità (di invalidità) da essere qualificato “invalido civile” o “persona handicappata”.
Tale status, del resto, in quanto rappresentativo di condizioni invalidanti di una certa gravità, qualora attribuito comporta inevitabili riflessi nel raggiungimento di determinati obiettivi.
Si pensi ai limiti imposti al rilascio della patente di guida a quelle persone affette da patologie che possono incidere sulla idoneità alla conduzione di veicoli.
Del resto, in materia di invalidità civile, il fine della valutazione medico-legale la definizione del “ danno funzionale permanente ” indotto da malattia cronica, e non la mera identificazione di patologia non incidente sulla validità della persona (es: “artrosi” asintomatica o “malattia celiaca” senza ripercussioni funzionali).
In questa ottica, di immediato apprezzamento il fatto che se una persona affetta da malattia celiaca di gravità tale da indurre riduzione della propria validità in misura prossima al 46%, ciò porrebbe interrogativi sulla propria idoneità ad assolvere determinate attività, anche lavorative.
Pertanto, a fronte di un soggetto affetto da malattia celiaca, il sistema, come da previsione di legge, esorta all'attribuzione dei benefici in maniera graduale, rapportata all'entità delle manifestazioni disfunzionali da questa indotte.
Piercarlo Rizzi
| Per dovere di precisione, giova rammentare che la valutazione può variare in rapporto al grado di compromissione dello stato generale, preventivamente inquadrando lo specifico caso in esame in una delle quattro classi di gravità così identificate dalla predetta tabella di riferimento: |
I CLASSE |
II CLASSE |
III CLASSE |
IV CLASSE |
La malattia determina
alterazioni lievi
della funzione tali
da provocare disturbi
dolorosi saltuari,
trattamento
medicamentoso
non continuativo e
stabilizzazione del
peso corporeo convenzionale
(rilevato
dalle tabelle facenti
riferimento al
sesso ed alla statura)
su valori ottimali. |
La malattia determina
alterazioni
funzionali causa di
disturbi dolorosi
non continui, trattamento
medicamentoso
non continuativo,
perdita
del peso sino al
10% del valore convenzionale,
saltuari
disordini del transito
intestinale. |
Si ha alterazione
grave della funzione
digestiva, con disturbi
dolorosi molto
frequenti, trattamento
medicamentoso
continuato
e dieta costante;
perdita del peso tra
il 10 e il 20% del valore
convenzionale,
eventuale anemia
e presenza di
apprezzabili disordini
del transito.
Apprezzabili le ripercussioni
sociolavorative. |
Alterazioni gravissime
della funzione
digestiva, con disturbi
dolorosi e
trattamento medicamentoso
continuativo
ma non
completamente efficace,
perdita di
peso superiore al
20% del convenzionale,
anemia,
gravi e costanti disordini
del transito
intestinale. Significative
le limitazioni
in ambito sociolavorativo. |
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