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Lo sciroppo di glucosio da frumento è un ingrediente idoneo per i prodotti senza glutine?

Lo sciroppo di glucosio e le maltodestrine derivano dall’amido. L’amido è un carboidrato (zucchero) complesso costituito da più molecole di glucosio; è presente nei cereali, legumi e tuberi.

L’amido in commercio si ricava soprattutto dal mais (maizena), dal frumento, dalla patata (fecola) più raramente dal riso; l’amido di frumento non è idoneo ai celiaci perché ha un contenuto in glutine >20 ppm.

L’amido (di qualsiasi origine botanica) può essere sottoposto ad una serie di lavorazioni industriali (idrolisi acida, enzimatica, filtrazione, ecc.) per ottenere zuccheri più semplici: maltodestrine, maltosio, destrosio, sciroppo di glucosio, ecc.. Questi zuccheri rientrano nella composizione di molti alimenti, dalle bevande ai gelati.

Ricordiamo che l’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti) ha stabilito che i processi produttivi di:

-maltodestrine e
-sciroppi di glucosio (incluso il destrosio),

anche qualora l’amido di partenza derivi da un cereale contenente glutine (frumento, orzo), sono tali da comportare una eventuale presenza di glutine nel prodotto finito minima, ben al di sotto dei 20 ppm.

Le maltodestrine e gli sciroppi di glucosio (compreso il destrosio), da orzo o frumento, non apportano glutine nei prodotti alimentari in cui vengono utilizzati e possono essere impiegati liberamente come ingredienti nei prodotti idonei al celiaco.

La Direttiva 2007/68/CE “Direttiva 2007/68/Ce Della Commissione del 27 novembre 2007 che aveva modificato l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di alcuni ingredienti alimentari” ora sostituita dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ha definitivamente stabilito che queste sostanze non sono tossiche nemmeno per i soggetti allergici e quindi, anche qualora derivino da frumento o orzo, non è obbligatorio riportarne l’origine botanica in etichetta.

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